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mediante (a mero titolo esemplificativo) la creazione e la gestione
dì oasi e parchi, la raccolta e il ricovero di animali feriti o in difficoltà,
la divulgazione nelle scuole, l'organizzazione di convegni e congressi; svolge
attività di ricerca scientifica e azioni protezionistiche dirette, organizzando
campi di lavoro e sorveglianza nonché centri di recupero, riproduzione e reintroduzione
delle specie maggiormente minacciate di estinzione; contribuisce alla tutela
del patrimonio faunistico dello Stato e dell'habitat naturale mediante proprie
Guardie particolari giurate volontarie, nominate ai sensi delle disposizioni di
legge vigenti in materia, per la salvaguardia degli ambienti naturali, per la
vigilanza venatoria e per la protezione degli animali; interviene direttamente
alla difesa della natura attraverso il Servizio Nazionale di Vigilanza
Ambientale-ItticoVenatoria, con Guardie Giurate Volontarie addette, a norma
dell'est 27 della legge n. 157 dell'11/02/1992 e delle altre leggi nazionali e
regionali vigenti in materia, alla tutela e salvaguardia degli ambienti naturali,
del patrimonio faunistico e alla protezione degli animali.
Art 4) Allo scopo di cui sopra l'Associazione
aderisce alla Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS (F.O.I. -ONLUS), Ente
riconosciuta dallo Stato con D.P.R. 15/12/1949 n. 1166.
Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata.
TITOLO II - Composizione,Tesseramento
Art. 6) L'Associazione è costituita da: a-
soci ordinati allevatori; b-
soci ordinari amatori; c-
soci allevatori allievi; d-
soci onorari. I
soci ordinari allevatori sono iscritti, obbligatoriamente, al Registro Nazionale
Allevatori (R.N.A.), con numero progressivo federale di matricola. E'
fatto assoluto divieto ai soci ordinari allevatori di aderire
contemporaneamente, come socio ordinario allevatore, ad altra associazione
ornitologica affiliata alla F.OI. – ONLUS.
Art 7) Per ottenere l'iscrizione
all'Associazione l'interessato dovrà farne richiesta attraverso un "modello
di iscrizione", da ritirare presso la Segreteria dell'Associazione (o
ricevendolo, su richiesta, a mezzo posta elettronica), e dovrà essere
presentato da un socio: spetta al Consiglio Direttivo accogliere o meno la
richiesta di iscrizione, con provvedimento da comunicare al richiedente entro
trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. La
qualifica di associato può venir meno solo per una delle seguenti ragioni: -
morte o recesso del socio; -
espulsione del socio; -
scioglimento dell'associazione.
Art 8) Ogni associato ha l'obbligo di: a-
osservare lo Statuto e le disposizioni sociali e federali; b-
se allevatore, iscriversi al Registro Nazionale Allevatori; c-
corrispondere, entro il trentuno dicembre di ogni anno, la quota sociale che è
intrasmissibile e non rivalutabile e che viene stabilita annualmente dal Consiglio
Direttivo; d-
richiedere gli anellini che saranno
forniti, per il tramite della F.OI., nella misura prescritta per le diverse
razze e varietà, con impresso il proprio numero di matricola, anno e numero
progressivo; e-
anellare i soggetti allevati a fini espositivi con gli anelli di cui alla
precedente lettera d; f-
conservare una buona condotta civile e morale.
Art. 9) Le sanzioni disciplinari che
possono essere inflitte ai soci tesserati sono le seguenti: a-
il richiamo con diffida; b-
la censura; c-
la sospensione; d-
l'espulsione. La
censura è il provvedimento adottato nei confronti di chi si renda autore di
mancanze che rechino lieve nocumento all'associazione e ai Soci, sia
direttamente che indirettamente. La
sospensione è il provvedimento adottato nei confronti di chi viola norme
statutarie e regolamentari e deliberazioni federali, nonché nei confronti di
chi, con il proprio comportamento, fomenta disordini e dissidi, oppure rende
necessario il commissariamento dell'entità da lui amministrata. La
sospensione ha l'effetto di privare temporaneamente il Socio dei diritti
derivanti dall'affiliazione. La
sospensione può estendersi da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi. L'espu1sione è il provvedimento adottato nei confronti di chi viola gravemente le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenta disordini o dissidi di gravità tale da far ritenere inadeguato il provvedimento della sospensione. L'espulsione ha l'effetto di privare definitivamente il Socio dei diritti derivanti dall'affiliazione. I tesserati sospesi decadono dalle cariche sociali eventualmente ricoperte. La
competenza ad infliggere una delle sanzioni disciplinari di cui sopra è
riservata, esclusivamente, al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il
Consiglio Direttivo, venuto a conoscenza di una infrazione o violazione allo
Statuto e/o al Regolamento, commessa da un socio tesserato, dispone la nomina
di una Commissione, composta di tre membri del Consiglio Direttivo, che compia
approfonditi accertamenti: quindi muove, per iscritto, le relative
contestazioni al socio, il quale dispone di quindici giorni per rispondere,
sempre per iscritto, agli addebiti. La
sanzione disciplinare viene notificata, per iscritto, al socio entro venti
giorni dalla sua adozione. Avverso
il provvedimento adottato è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri
dell'Associazione entro e non oltre trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento stesso. I
provvedimenti disciplinari definitivi di sospensione o espulsione adottati
dall'Associazione nei confronti di un proprio socio vanno notificati al Consiglio
Direttivo della F.O.I. - ONLUS
TITOLO III Organi dell'Associazione.
Art 10) Gli organi dell'Associazione
sono i seguenti: a-
l'Assemblea; b-
il Consiglio Direttivo; c-
il Collegio dei Revisori dei Conti; d-
il Collegio dei Probiviri.
Assemblea
Art. 11) L'Assemblea è l'organo supremo
dell'associazione. Essa
ha il compito di indicare l'orientamento e gli indirizzi dell'attività
associativa; le sue deliberazioni vincolano gli altri organi e tutti i tesserati.
Art. 12) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea: a)
con diritto di parola e con un solo voto, ai sensi art 2538, comma 2, C.C.,
tutti i soci ordinari allevatori maggiori di età; b)
con diritto di parola e senza diritto di voto, i soci ordinari non allevatori
ed i soci ordinari.
Art. 13) Le deleghe possono essere
rilasciate ai soli aventi diritto a partecipare all'Assemblea, indicati alla
lettera a) del precedente Art. 12). Ciascun
associato può detenere una sola delega.
Art. 14) L'Assemblea dei soci è ordinaria
o straordinaria. L'Assemblea
Ordinaria deve essere convocata, su delibera dal Consiglio Direttivo, almeno
una volta all'anno, entro il mese di aprile, per discutere e deliberare sulla
relazione tecnico-morale-finanziaria della gestione e sugli altri argomenti
iscritti all'ordine del giorno; in particolare per l'approvazione dei bilanci
consuntivo e preventivo e la ratifica dl eventuali delibere adottate dal
Consiglio Direttivo in materia contributiva. Spetta
inoltre all'Assemblea l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo Federale,
dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei membri del Collegio dei
Probiviri. E
presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal
Vicepresidente. Mancando anche il Vicepresidente, sarà presieduta dal
Consigliere più anziano d'età fra quelli presenti.
Art. 15) L'Assemblea Straordinaria è
convocata su delibera del Consiglio Direttivo per l'esame di modifiche allo
Statuto o per gravi circostanze; può essere inoltre convocata, per le medesime
ragioni, su richiesta di un terzo degli associati.
Art.
16) L'Assemblea Generale è convocata su delibera del Consiglio Direttivo. La
convocazione viene effettuata con lettera da inviare agli aventi diritto di
partecipare all'Assemblea, almeno 20 giorni prima della data fissata per la
riunione e deve essere accompagnata dal relativo ordine del giorno, ovvero a
mezzo e-mail , servizi di messaggistica (come ad esempio oggi con WhatsApp, o
con l'uso delle moderne tecnologie di comunicazione che saranno disponibili in
futuro). Il Presidente deve comunque accertarsi che tutti abbiano ricevuto la
convocazione, con notifiche di lettura delle e-mail, messaggi ecc.. Se la
convocazione presenta all'ordine del giorno l'approvazione dei bilanci, la
lettera di convocazione deve essere corredata da copia degli stessi e dei loro
allegati, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti.
Art. 17) L'Assemblea Ordinaria o
Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio e per
delega, della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e
delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che non potrà
aver luogo lo stesso giorno nel quale è fissata la prima, l'Assemblea Ordinaria
o Straordinaria si intende validamente costituita con la presenza di qualsiasi
numero di associati aventi diritto al voto . Sia in prima che in seconda
convocazione, le delibere dell'Assemblea Straordinaria devono essere prese, in
proprio o per delega, da almeno un terzo più uno degli associati aventi diritto
al voto. Lo
scioglimento dell'associazione deve essere deliberato da almeno due terzi più
uno degli associati aventi diritto al voto. Art. 18) L'Assemblea è presieduta dal
Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina il Segretario
dell'Assemblea. Quando
l'Assemblea deve eleggere le nuove cariche procede inoltre alla nomina di una
Commissione composta da tre scrutinatori.
Art. 19) Le votazioni sono effettuate per
alzata di mano, per appello nominale, per acclamazione. Le
elezioni dei membri dei Consiglio Direttivo e dei membri del Collegio dei
Revisori dei Conti vanno effettuate a scrutinio segreto; in tal caso,
l'Assemblea procede alla nomina di una commissione composta da tre
scrutinatori. La votazione per acclamazione è ammessa solo per l'elezione dei Probiviri e per il conferimento delle cariche "ad honorem" . Art. 20) Dei lavori dell'Assemblea deve
essere redatto apposito verbale che, letto ed approvato, sarà firmato dal
Presidente e dal Segretario dell'Assemblea medesima. Il
verbale deve essere trascritto su apposito registro, tenuto nelle forme di
legge e conservato presso la Segreteria.
Art. 21) In caso di assoluta necessità
l'Assemblea può nominare un Commissario con il compito di amministrare
l'associazione e di preparare le elezioni per la costituzione di un regolare
Consiglio Direttivo. Il
mandato affidato al Commissario può durare al massimo tre mesi.
Consiglio Direttivo
Art. 22) Il Consiglio Direttivo viene
nominato dall'Assemblea Generate a votazione segreta. Tutti
gli iscritti all'Associazione aventi diritto al voto possono rivestire cariche
sociali senza preclusione alcuna. I Consiglieri uscenti possono essere
rieletti. A parità
di voti si considera eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione
all'Associazione e, in caso di pari anzianità, il socio più anziano di età.
Art 23) Il Consiglio Direttivo
dell'Associazione, composto da cinque Consiglieri, è costituito da: a- un
Presidente, cui spettano la firma sociale libera e la rappresentanza legale
dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; b- un
Vice Presidente, cui spettano i poteri del Presidente in caso di impedimento di
quest'ultimo; c- un
Segretario; d- due Consiglieri,
di cui uno con le mansioni di cassiere- economo. Le
nomine del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Cassiere -
Economo vengono effettuate alla prima riunione del Consiglio neoeletto,
nell'ambito dei cinque Consiglieri, a
scrutinio segreto.
Art. 24) Il Consiglio Direttivo si
riunisce su invito del Presidente oppure su richiesta di almeno tre
Consiglieri. Il Consiglio Direttivo, nei l'imiti delle proprie attribuzioni,
può affidare, ai suoi componenti, incarichi speciali.
Art. 25) Gli avvisi di convocazione delle
riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione possono essere comunicati,
anche a mezzo telefono, ovvero a mezzo e-mail , servizi di messaggistica (come
ad esempio oggi con WhatsApp, o con l'uso delle moderne tecnologie di
comunicazione che saranno disponibili in futuro) almeno cinque giorni prima:
dovranno essere precisati gli argomenti posti all'ordine del giorno ed il
nominativo del Consigliere relatore per ogni argomento. Le
sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei
suoi componenti: le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e, in
caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Dei
lavori del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale che, letto
ed approvato, sarà sottoscritto da tutti i convenuti alla seduta. Il
verbale deve essere redatto su apposito registro.
Art. 26) Spetta al Consiglio Direttivo
dell'Associazione: a-
deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria; b-
deliberare la misura e le modalità di versamento delle quote sociali; c-
redigere, annualmente, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre al voto
dell'Assemblea Generale nonché approvare tutte le iniziative che comportano
l'assunzione dl spese occorrenti al funzionamento dell'Associazione; d-
deliberare l'accettazione delle domande di iscrizione all'Associazione e le
richieste di iscrizione al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.); e-
decretare le sanzioni disciplinari (richiamo con diffida, censura, sospensione
ed espulsione); f-
organizzare mostre ornitologiche; g-
trasmettere alle altre associazioni ornitologiche le segnalazioni delle
irregolarità commesse dai loro soci, sollecitando l'applicazione di
provvedimenti disciplinari; h-
promuovere l'intervento dei soci alle mostre nazionali, facendo curare l'invio
degli uccelli a mezzo accompagnatori ufficiali; i-
promuovere gli scambi scientifico - culturali con le altre associazioni
federate; I-
partecipare ai congressi Ornitologici. L'opera
dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione è gratuita.
Art. 27)Il Consiglio Direttivo dura in
carica tre anni e decade quando la maggioranza dei suoi componenti rinuncia
contemporaneamente al mandato. Il
componente del Consiglio Direttivo che non interviene, senza giustificato
motivo, a tre riunioni consecutive è considerato decaduto dalla carica e viene
sostituito dal primo dei non eletti. Quando
il Consiglio Direttivo è dimissionario rimane in carica con il compito di
indire nuove elezioni entro tre mesi e per il disbrigo degli adempimenti di
ordinaria amministrazione.
Segreteria
Art. 28) Il lavoro amministrativo in
generale dell'associazione è svolto dal Segretario. E' compito del Segretario: a)
curare la compilazione del libro protocollo, del libro degli inventari e del
libro della contabilità, dei quali dovrà essere tenuto un costante
aggiornamento; b)
tenere aggiornato gli schedari dei tesserati; c) il
disbrigo degli affari correnti; d)
amministrare i fondi dell'associazione, curandone ogni migliore evidenza; e)
predispone lo schema del bilancio preventivo e presentare il conto consuntivo
al Consiglio Direttivo; f)
redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo: i verbali sono
trascritti su apposito registro e sono firmati dal Presidente e dal Segretario; g)
presenziare alle aste e partecipare alla stipulazione dei contratti; h)
controfirmare i mandati di pagamento e firmare le riversali, la corrispondenza ordinaria
e tutti gli atti che non competono espressamente al Presidente; i)
dirigere l'opera del personale incaricato di coadiuvarlo nell'espletamento
delle sue funzioni. Collegio del Revisori del Conti
Art. 29) Il Collegio dei Revisori dei
Conti, cui è demandato di vigilare sulla corretta amministrazione dell'associazione,
è composto di tre Membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea
Generale. I
Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il
Collegio, nella sua prima riunione, elegge il suo Presidente. E
compito del Collegio dei Revisori dei Conti: a)
esaminare le risultanze dei bilanci consuntivi annuali dell'associazione; b)
verificare che ogni uscita sia autorizzata con formale delibera e sia
documentata con regolari pezze giustificative; c)
presentare alla fine dei lavori una relazione all'Assemblea Ordinaria; d)
procedere ad ispezioni contabili - amministrative per la verifica
dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari in materia
amministrativa Tutte le
volte che i Revisori dei Conti procederanno ad atti di ispezione ed a
controlli, dovranno predisporre una dettagliata relazione, che sarà
verbalizzata su apposito registro. I
rilievi emersi in sede di ispezione saranno segnalati al Presidente dell'associazione.
Nel caso vengano accertate irregolarità amministrative, queste saranno
contestate sul verbale di verifica. I Revisori dei Conti devono intervenire, salvo il caso di legittimo impedimento, alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie. Collegio dei Probiviri
Art. 30) Il Collegio dei Probiviri è
composto di tre Membri, preferibilmente scelti fra i magistrati o nel campo
forense. I
Probiviri non devono far parte di Associazioni federate; durano in carica tre
anni e possono essere rieletti. Al Collegio dei Probiviri viene demandata la
soluzione delle controversie sode fra l'associazione e I tesserati. I Probiviri
decidono quali arbitri compositori amichevoli; Il loro giudizio è
inappellabile.
TITOLO IV - Patrimonio e Bilancio
Art. 31) Il patrimonio dell'Associazione
è costituito: a- dai
beni mobili di sua proprietà e per i quali dovrà essere impiantato un registro
inventano, con l'indicazione delle quantità e dei rispettivi valori; b- dai
fondi liquidi e dai titoli per i quali dovrà essere impiantato il registro
cassa di entrate ed uscite. L'associazione
non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili, avanzi di gestione,
fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
Art. 32) Le entrate sono costituite: a- dalle
quote di iscrizione dei soci tesserati; b- da
eventuali contributi concessi dalla F.O.I. - ONLUS, dallo Stato, dalla Regione,
da Enti Pubblici e da privati; c- da
eventuali lasciti e donazioni; d- dagli
avanzi di gestione; e- da
ogni altro corrispettivo versato dai soci o da terzi per il rimborso di servizi
prestati. Le quote
ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art. 33) L'esercizio finanziario dell'Associazione
coincide con l'amo solare. Per ogni
esercizio sarà redatto rendiconto di gestione economico-finanziario e bilancio
di previsione. Gli atti
di cui innanzi, con le relative documentazioni contabili, sono conservati
presso la Segreteria dell'Associazione.
TITOLO V - Disposizioni finali
Art. 34) In caso di scioglimento dell'Associazione,
per qualsiasi causa, corre l'obbligo di devolvere Il patrimonio dell'Ente ad
altra associazione con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità,
sentito I'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge
23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 35) Tutte le cariche nell'ambito
dell'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per
l'assolvimento del mandato.
Art. 36) per quanto non contemplato nel
presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della F.O.l. -
ONLUS e le disposizioni di legge in vigore sulle associazioni non riconosciute.
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