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                                        STATUTO

ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA

BELLATOR FRUSINO

TITOLO I - Costituzione, Sede, Scopi, Durata

Art. 1) E' costituita in Frosinone l'Associazione Ornitologica Bellator Frusino.

Art. 2) L'Associazione ha sede legate in presso la residenza del Presidente pro-tempore.

Art. 3) L'Associazione non ha alcuno scopo commerciale o di lucro, non persegue fini speculativi. E' istituita per la conservazione, la tutela. lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio ornitologico, nel vasto quadro della protezione della fauna e della natura; per il conseguimento di tali fini, si prefigge di propagandare l'amore e la conoscenza degli uccelli e del loro habitat e, per il tramite degli Allevatori suoi iscritti, di diffondere i sistemi del loro corretto allevamento -sia a scopo ornamentale che espositivo - riproducendo anche soggetti altrimenti in via di estinzione. Si interessa quindi, della protezione degli uccelli e del loro habitat e dei connessi problemi ecologici ed ambientali.L'associazione collabora con gli Enti Locali per la tutela e la salvaguardia del patrimonio ornitologico   nazionale,

 

 

 

 

 

 

 

mediante (a mero titolo esemplificativo) la creazione e la gestione dì oasi e parchi, la raccolta e il ricovero di animali feriti o in difficoltà, la divulgazione nelle scuole, l'organizzazione di convegni e congressi; svolge attività di ricerca scientifica e azioni protezionistiche dirette, organizzando campi di lavoro e sorveglianza nonché centri di recupero, riproduzione e reintroduzione delle specie maggiormente minacciate di estinzione; contribuisce alla tutela del patrimonio faunistico dello Stato e dell'habitat naturale mediante proprie Guardie particolari giurate volontarie, nominate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, per la salvaguardia degli ambienti naturali, per la vigilanza venatoria e per la protezione degli animali; interviene direttamente alla difesa della natura attraverso il Servizio Nazionale di Vigilanza Ambientale-ItticoVenatoria, con Guardie Giurate Volontarie addette, a norma dell'est 27 della legge n. 157 dell'11/02/1992 e delle altre leggi nazionali e regionali vigenti in materia, alla tutela e salvaguardia degli ambienti naturali, del patrimonio faunistico e alla protezione degli animali.

 

Art 4) Allo scopo di cui sopra l'Associazione aderisce alla Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS (F.O.I. -ONLUS), Ente riconosciuta dallo Stato con D.P.R. 15/12/1949 n. 1166.

 

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata.

 

TITOLO II - Composizione,Tesseramento

 

Art. 6) L'Associazione è costituita da:

a- soci ordinati allevatori;

b- soci ordinari amatori;

c- soci allevatori allievi;

d- soci onorari.

I soci ordinari allevatori sono iscritti, obbligatoriamente, al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.), con numero progressivo federale di matricola.

E' fatto assoluto divieto ai soci ordinari allevatori di aderire contemporaneamente, come socio ordinario allevatore, ad altra associazione ornitologica affiliata alla F.OI. – ONLUS.

 

Art 7) Per ottenere l'iscrizione all'Associazione l'interessato dovrà farne richiesta attraverso un "modello di iscrizione", da ritirare presso la Segreteria dell'Associazione (o ricevendolo, su richiesta, a mezzo posta elettronica), e dovrà essere presentato da un socio: spetta al Consiglio Direttivo accogliere o meno la richiesta di iscrizione, con provvedimento da comunicare al richiedente entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

La qualifica di associato può venir meno solo per una delle seguenti ragioni:

- morte o recesso del socio;

- espulsione del socio;

- scioglimento dell'associazione.

 

Art 8) Ogni associato ha l'obbligo di:

a- osservare lo Statuto e le disposizioni sociali e federali;

b- se allevatore, iscriversi al Registro Nazionale Allevatori;

c- corrispondere, entro il trentuno dicembre di ogni anno, la quota sociale che è intrasmissibile e non rivalutabile e che viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;

d- richiedere  gli anellini che saranno forniti, per il tramite della F.OI., nella misura prescritta per le diverse razze e varietà, con impresso il proprio numero di matricola, anno e numero progressivo;

e- anellare i soggetti allevati a fini espositivi con gli anelli di cui alla precedente lettera d;

f- conservare una buona condotta civile e morale.

 

Art. 9) Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai soci tesserati sono le seguenti:

a- il richiamo con diffida;

b- la censura;

c- la sospensione;

d- l'espulsione.

La censura è il provvedimento adottato nei confronti di chi si renda autore di mancanze che rechino lieve nocumento all'associazione e ai Soci, sia direttamente che indirettamente.

La sospensione è il provvedimento adottato nei confronti di chi viola norme statutarie e regolamentari e deliberazioni federali, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenta disordini e dissidi, oppure rende necessario il commissariamento dell'entità da lui amministrata.

La sospensione ha l'effetto di privare temporaneamente il Socio dei diritti derivanti dall'affiliazione.

La sospensione può estendersi da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi.

L'espu1sione è il provvedimento adottato nei confronti di chi viola gravemente le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenta disordini o dissidi di gravità tale da far ritenere inadeguato il provvedimento della sospensione.

L'espulsione ha l'effetto di privare definitivamente il Socio dei diritti derivanti dall'affiliazione.

I tesserati sospesi decadono dalle cariche sociali eventualmente ricoperte.

La competenza ad infliggere una delle sanzioni disciplinari di cui sopra è riservata, esclusivamente, al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, venuto a conoscenza di una infrazione o violazione allo Statuto e/o al Regolamento, commessa da un socio tesserato, dispone la nomina di una Commissione, composta di tre membri del Consiglio Direttivo, che compia approfonditi accertamenti: quindi muove, per iscritto, le relative contestazioni al socio, il quale dispone di quindici giorni per rispondere, sempre per iscritto, agli addebiti.

La sanzione disciplinare viene notificata, per iscritto, al socio entro venti giorni dalla sua adozione.

Avverso il provvedimento adottato è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Associazione entro e non oltre trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

I provvedimenti disciplinari definitivi di sospensione o espulsione adottati dall'Associazione nei confronti di un proprio socio vanno notificati al Consiglio Direttivo della F.O.I. - ONLUS

 

TITOLO III Organi dell'Associazione.

 

Art 10) Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

a- l'Assemblea;

b- il Consiglio Direttivo;

c- il Collegio dei Revisori dei Conti;

d- il Collegio dei Probiviri.

 

Assemblea

 

Art. 11) L'Assemblea è l'organo supremo dell'associazione.

Essa ha il compito di indicare l'orientamento e gli indirizzi dell'attività associativa; le sue deliberazioni vincolano gli altri organi e tutti i tesserati.

 

Art. 12) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea:

a) con diritto di parola e con un solo voto, ai sensi art 2538, comma 2, C.C., tutti i soci ordinari allevatori maggiori di età;

b) con diritto di parola e senza diritto di voto, i soci ordinari non allevatori ed i soci ordinari.

 

Art. 13) Le deleghe possono essere rilasciate ai soli aventi diritto a partecipare all'Assemblea, indicati alla lettera a) del precedente Art. 12).

Ciascun associato può detenere una sola delega.

 

Art. 14) L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata, su delibera dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per discutere e deliberare sulla relazione tecnico-morale-finanziaria della gestione e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno; in particolare per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e la ratifica dl eventuali delibere adottate dal Consiglio Direttivo in materia contributiva.

Spetta inoltre all'Assemblea l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo Federale, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei membri del Collegio dei Probiviri.

E presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Mancando anche il Vicepresidente, sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età fra quelli presenti.

 

Art. 15) L'Assemblea Straordinaria è convocata su delibera del Consiglio Direttivo per l'esame di modifiche allo Statuto o per gravi circostanze; può essere inoltre convocata, per le medesime ragioni, su richiesta di un terzo degli associati.

 

 Art. 16) L'Assemblea Generale è convocata su delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione viene effettuata con lettera da inviare agli aventi diritto di partecipare all'Assemblea, almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione e deve essere accompagnata dal relativo ordine del giorno, ovvero a mezzo e-mail , servizi di messaggistica (come ad esempio oggi con WhatsApp, o con l'uso delle moderne tecnologie di comunicazione che saranno disponibili in futuro). Il Presidente deve comunque accertarsi che tutti abbiano ricevuto la convocazione, con notifiche di lettura delle e-mail, messaggi ecc..

Se la convocazione presenta all'ordine del giorno l'approvazione dei bilanci, la lettera di convocazione deve essere corredata da copia degli stessi e dei loro allegati, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti.

 

Art. 17) L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio e per delega, della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che non potrà aver luogo lo stesso giorno nel quale è fissata la prima, l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria si intende validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di associati aventi diritto al voto . Sia in prima che in seconda convocazione, le delibere dell'Assemblea Straordinaria devono essere prese, in proprio o per delega, da almeno un terzo più uno degli associati aventi diritto al voto.

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato da almeno due terzi più uno degli associati aventi diritto al voto.

Art. 18) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina il Segretario dell'Assemblea.

Quando l'Assemblea deve eleggere le nuove cariche procede inoltre alla nomina di una Commissione composta da tre scrutinatori.

 

Art. 19) Le votazioni sono effettuate per alzata di mano, per appello nominale, per acclamazione.

Le elezioni dei membri dei Consiglio Direttivo e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti vanno effettuate a scrutinio segreto; in tal caso, l'Assemblea procede alla nomina di una commissione composta da tre scrutinatori.

La votazione per acclamazione è ammessa solo per l'elezione dei Probiviri e per il conferimento delle cariche "ad honorem"

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Art. 20) Dei lavori dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale che, letto ed approvato, sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea medesima.

Il verbale deve essere trascritto su apposito registro, tenuto nelle forme di legge e conservato presso la Segreteria.

 

Art. 21) In caso di assoluta necessità l'Assemblea può nominare un Commissario con il compito di amministrare l'associazione e di preparare le elezioni per la costituzione di un regolare Consiglio Direttivo.

Il mandato affidato al Commissario può durare al massimo tre mesi.

 

Consiglio Direttivo

 

Art. 22) Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea Generate a votazione segreta.

Tutti gli iscritti all'Associazione aventi diritto al voto possono rivestire cariche sociali senza preclusione alcuna. I Consiglieri uscenti possono essere rieletti.

A parità di voti si considera eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione e, in caso di pari anzianità, il socio più anziano di età.

 

Art 23) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, composto da cinque Consiglieri, è costituito da:

a- un Presidente, cui spettano la firma sociale libera e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;

b- un Vice Presidente, cui spettano i poteri del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo;

c- un Segretario;

d- due Consiglieri, di cui uno con le mansioni di cassiere- economo.

Le nomine del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Cassiere - Economo vengono effettuate alla prima riunione del Consiglio neoeletto, nell'ambito dei  cinque Consiglieri, a scrutinio segreto.

 

Art. 24) Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente oppure su richiesta di almeno tre Consiglieri. Il Consiglio Direttivo, nei l'imiti delle proprie attribuzioni, può affidare, ai suoi componenti, incarichi speciali.

 

Art. 25) Gli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione possono essere comunicati, anche a mezzo telefono, ovvero a mezzo e-mail , servizi di messaggistica (come ad esempio oggi con WhatsApp, o con l'uso delle moderne tecnologie di comunicazione che saranno disponibili in futuro) almeno cinque giorni prima: dovranno essere precisati gli argomenti posti all'ordine del giorno ed il nominativo del Consigliere relatore per ogni argomento.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti: le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Dei lavori del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale che, letto ed approvato, sarà sottoscritto da tutti i convenuti alla seduta.

Il verbale deve essere redatto su apposito registro.

 

Art. 26) Spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione:

a- deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria;

b- deliberare la misura e le modalità di versamento delle quote sociali;

c- redigere, annualmente, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre al voto dell'Assemblea Generale nonché approvare tutte le iniziative che comportano l'assunzione dl spese occorrenti al funzionamento dell'Associazione;

d- deliberare l'accettazione delle domande di iscrizione all'Associazione e le richieste di iscrizione al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.);

e- decretare le sanzioni disciplinari (richiamo con diffida, censura, sospensione ed espulsione);

f- organizzare mostre ornitologiche;

g- trasmettere alle altre associazioni ornitologiche le segnalazioni delle irregolarità commesse dai loro soci, sollecitando l'applicazione di provvedimenti disciplinari;

h- promuovere l'intervento dei soci alle mostre nazionali, facendo curare l'invio degli uccelli a mezzo accompagnatori ufficiali;

i- promuovere gli scambi scientifico - culturali con le altre associazioni federate;

I- partecipare ai congressi Ornitologici.

L'opera dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione è gratuita.

 

Art. 27)Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e decade quando la maggioranza dei suoi componenti rinuncia contemporaneamente al mandato.

Il componente del Consiglio Direttivo che non interviene, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive è considerato decaduto dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti.

Quando il Consiglio Direttivo è dimissionario rimane in carica con il compito di indire nuove elezioni entro tre mesi e per il disbrigo degli adempimenti di ordinaria amministrazione.

 

Segreteria

 

Art. 28) Il lavoro amministrativo in generale dell'associazione è svolto dal Segretario.

 E' compito del Segretario:

a) curare la compilazione del libro protocollo, del libro degli inventari e del libro della contabilità, dei quali dovrà essere tenuto un costante aggiornamento;

b) tenere aggiornato gli schedari dei tesserati;

c) il disbrigo degli affari correnti;

d) amministrare i fondi dell'associazione, curandone ogni migliore evidenza;

e) predispone lo schema del bilancio preventivo e presentare il conto consuntivo al Consiglio Direttivo;

f) redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo: i verbali sono trascritti su apposito registro e sono firmati dal Presidente e dal Segretario;

g) presenziare alle aste e partecipare alla stipulazione dei contratti;

h) controfirmare i mandati di pagamento e firmare le riversali, la corrispondenza ordinaria e tutti gli atti che non competono espressamente al Presidente;

i) dirigere l'opera del personale incaricato di coadiuvarlo nell'espletamento delle sue funzioni.

Collegio del Revisori del Conti

 

Art. 29) Il Collegio dei Revisori dei Conti, cui è demandato di vigilare sulla corretta amministrazione dell'associazione, è composto di tre Membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il suo Presidente.

E compito del Collegio dei Revisori dei Conti:

a) esaminare le risultanze dei bilanci consuntivi annuali dell'associazione;

b) verificare che ogni uscita sia autorizzata con formale delibera e sia documentata con regolari pezze giustificative;

c) presentare alla fine dei lavori una relazione all'Assemblea Ordinaria;

d) procedere ad ispezioni contabili - amministrative per la verifica dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari in materia amministrativa

Tutte le volte che i Revisori dei Conti procederanno ad atti di ispezione ed a controlli, dovranno predisporre una dettagliata relazione, che sarà verbalizzata su apposito registro.

I rilievi emersi in sede di ispezione saranno segnalati al Presidente dell'associazione. Nel caso vengano accertate irregolarità amministrative, queste saranno contestate sul verbale di verifica.

I Revisori dei Conti devono intervenire, salvo il caso di legittimo impedimento, alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

Collegio dei Probiviri

 

Art. 30) Il Collegio dei Probiviri è composto di tre Membri, preferibilmente scelti fra i magistrati o nel campo forense.

I Probiviri non devono far parte di Associazioni federate; durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Al Collegio dei Probiviri viene demandata la soluzione delle controversie sode fra l'associazione e I tesserati.

I Probiviri decidono quali arbitri compositori amichevoli; Il loro giudizio è inappellabile.

 

TITOLO IV - Patrimonio e Bilancio

 

Art. 31) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a- dai beni mobili di sua proprietà e per i quali dovrà essere impiantato un registro inventano, con l'indicazione delle quantità e dei rispettivi valori;

b- dai fondi liquidi e dai titoli per i quali dovrà essere impiantato il registro cassa di entrate ed uscite.

L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 32) Le entrate sono costituite:

a- dalle quote di iscrizione dei soci tesserati;

b- da eventuali contributi concessi dalla F.O.I. - ONLUS, dallo Stato, dalla Regione, da Enti Pubblici e da privati;

c- da eventuali lasciti e donazioni;

d- dagli avanzi di gestione;

e- da ogni altro corrispettivo versato dai soci o da terzi per il rimborso di servizi prestati.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Art. 33) L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'amo solare.

Per ogni esercizio sarà redatto rendiconto di gestione economico-finanziario e bilancio di previsione.

Gli atti di cui innanzi, con le relative documentazioni contabili, sono conservati presso la Segreteria dell'Associazione.

 

TITOLO V - Disposizioni finali

 

Art. 34) In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, corre l'obbligo di devolvere Il patrimonio dell'Ente ad altra associazione con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito I'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 35) Tutte le cariche nell'ambito dell'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del mandato.

 

Art. 36) per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della F.O.l. - ONLUS e le disposizioni di legge in vigore sulle associazioni non riconosciute.